Pubblicato su : Il Notaro
Sulla possibilità di accettare l`eredità da parte dei creditori del legato
Il problema che si cerca di affrontare in questa sede è di diritto successorio, qui è disciplinata l`accettazione dell`eredità nelle forme : 1) Pura e Semplice, 2) Con beneficio di Inventario; nella prima "l`erede vede in caso di damnosa hereditas assoggettato il suo patrimonio (oltre quello ereditato) alle giuste pretese dei creditori del "de cuius" (responsabilità ultra vires); nella seconda di contro, viene invece tutelata la posizione dell`erede (responsabilità intra vires). Il C.C., detta normative poste a tutela delle aspettative dei creditori del de cuius, questi, hanno infatti la possibilità di richiedere la divisione dei beni del de cuius da quelli dell`erede, divisione che a pena di decadenza deve essere richiesta (pretura del luogo di apertura della successione ) entro tre mesi dall`apertura della stessa. Il Pretore per quanto riguarda i beni mobili ordinerà (previo ricorso da parte degli interessati e loro contemporanea elezione di domicilio) l`inventario - se per altri motivi non sia stato già richiesto - e darà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi (art. 517 c.c.) nell`eventualità che parte dei beni si trovi fuori del distretto dove questi opera, potrà delegare il Cancelliere (o Notaio) della sua Pretura a recarsi sul luogo per procedere all`inventario. Per quanto riguarda invece, la separazione dei beni immobili, questa viene attuata mediante l`iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi (non è necessaria la presentazione del titolo - come invece per l`iscrizione ipotecaria)
I creditori ereditari inoltre, sono tutelati dall`inattività voluta o puramente casuale - per mancata conoscenza da parte del chiamato (rectius delato) dell`esistenza dell`eredita richiedendo la nomina di un curatore per l`eredità giacente (pretore del luogo di apertura della successione) il quale agirà con i poteri conferitegli dagli artt. 529, 530, c.c. e 781, 782, 783 c.p.c.
Si tende a vedere il patrimonio ereditario soggetto, anzi tutto, alle giuste aspettative di chi era "creditore del de cuius", si tende a vedere il patrimonio ereditario come situazione soggettiva potestativa da parte del futuro erede di accettare o meno questa eredità (caso diverso è invece il legato in quanto soggetto solamente ad una Omissio Adquirendi, anche per quanto riguarda la responsabilità del legatario, questa è sempre Intra Vires) ; si tende a vedere ed a tutelare "l`erede" dandogli la possibilità di dividere (dal proprio) e di identificare e quantificare il patrimonio ereditario mediante l`accettazione con il beneficio di inventario (art. 484 c.c.) (modo di accettazione che per determinati soggetti è (una volta che questi abbiano deciso di accettare) imposto dalla legge: monori, incapaci, interdetti, persone giuridiche - non per le società commerciali ex art. 473 c.c.
I minori, sono esonerati da alcune decadenze - imposte per altri dalla legge ex art. 489 c.c. fin quando non è decorso un anno dal raggiungimento della maggiore età, (sono invece applicabili le regole degli artt. 480 e 481 c.c. 1) Decadenza dettata dall`actio interrogatoria e 2) Prescrizione per non accettazione dopo il decorso di dieci anni. Qui il minore dovrà accettare - sempre previa autorizzazione ex art. 320 c.c. e nel caso di impossibilità e/o rifiuto di accettazione da parte del genitore, si dovrà ricorrere all`art. 321 c.c. "In caso di rifiuto..... il minore può richiedere al Tribunale (ordinario ex art. 38 d.a.c.c.) la nomina di un Curatore Speciale. Si può notare come il diritto successorio "tuteli" chi è delato, chi è creditore del de cuius, mentre (ed è questa la Vexata questio) nulla dice nei confronti di chi è creditore del delato, si sa che l`accettazione deve essere fatta necessariamente dal delato o dal suo rappresentante legale (procura speciale), non si può avere una surroga ex art. 2900 c.c. di accettazione da parte di altri: così il Capozzi "questa tesi si può accogliere non per la ragione, comunemente addotta, per cui il chamato debitore perderebbe il diritto di rinunziare (ogni surroga produce questo effetto) ma sia perchè nella formula dell`art. 2900 c.c. non rientra il diritto di accettare l`eredità e sia perchè esso ha natura di diritto potestativo, non compreso nello schema dell`art. 2900 c.c. (Nicolò) che presuppone un obbligo e non una mera soggezione "(Successioni e Donazioni, Giuffrè 1984 pp. 166/167) da queste affermazioni si denota come l`accettazione debba essere fatta con "spirito adquirendi" venendo altrimenti leso il diritto di rifiutare, ma, è pur vero che in determinate situazioni - identificate e quantificate - nell`art. 35 L.F. ( qui trova la sua giustificazione nella natura stessa del fallimento che "toglie" al fallito la disponibilità del suo patrimonio ) e negli articoli del codice civile riguardanti la "gestione di affari altrui" (art. 2028 e ss c.c.) si ha quella figura che viene vista con tanto sfavore da parte della dottrina, ovvero, quella surroga ex se di accettazione da parte di terzi - e nel caso di gestione - di conferma da parte dell`ordinamento giuridico, quando si riscontras L`Utiliter Coeptum. Riassumendo: 1) applicabilità dell`articolo 35 L.F. e 2) surroga ex se da parte di terzi in quella che dovrebbe essere competenza esclusiva del delato non accettante.
Altro argomento di contrasto è dato in tema di rinunzia espressa all`eredità (ai sensi degli articoli 519 e ss c.c.) ( luogo di apertura della successione o presso un qualsiasi notaio della repubblica), ovvero, della possibilità data - questa volta ai creditori del delato (!) di impugnarla; quando in sede di reclamoè riscontrato che questi (il non erede) abbia danneggiato i creditori stessi e le loro legittime aspettative (non è necessario un danno attuale)
Con l`impugnazione si ha una rivalsa da parte dei creditori su questi beni, rivalsa che però non comporterà un`accettazione vera e propria da parte del rinunziante ma che comporterà invece un assoggettamento dei beni ereditari ai crediti da questi vantati, e comporterà ancora, da parte degli eredi in subordine (delati) una rivalsa nei confronti del rinunziante, Da qui si può vedere che si e` posta una tutela a quella che è un`azione di Facere Negativo da parte del delato e di contro non si è posta una tutela nei confronti di una spiccata inattività da parte dello stesso (inattività che potrà durare anche per dieci anni, con conseguente prescrizione del diritto di accettare l`eredità) Da qui la necessità di trovare un adeguato rimedio all`inerzia del delato in caso (ma anche prima) di prescrizione del diritto di accettare (art. 480 c.c.). Gli strumenti a tutela di un creditore di un possibile erede sono evidentemente inadeguati, l`unico rimedio potrebbe essere (o uno dei rimedi) quello di poter applicare a questi le regoledettate in tema di impugnativa di rinunzia espressa da parte del delato, si avrebbe un`azione di carattere meramente recuperatorio che produrrebbe l`effetto dell`annullamento dell`inerzia del delato, ponendo così nel nulla il suo comportamento meramente omissivo.
Questi comunque non diverrebbe erede in quanto i creditori avrebbero unicamente un`accettazione in favore proprio ed allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei rispettivicrediti. Di conseguenza nel caso che dovessero residuare beni ereditari o somme di denaro, questi non andrebbero "mai" a vantaggio del delato bensì di coloro a cui favore va devoluta la quota del rinunziante (con conseguente potere di rivalsa da parte degli eredi in subordine nei confronti del debitore non accettante) Per quanto riguarda, invece, l`aplicazione dell`art. 481 c.c. (Actio Interrogatoria), questa pone in essere una decadenza che evidentemente non giova ad eventuali creditori del delato, in quanto verifica e conferma l`inattività di questo, ovvero si ha il mancato acquisto di un diritto, (dove c`è questo mancato acquisto per comportamento omissivo è giusto che vi sia una possibilità di farlo verificare e di renderlo inoperante)
Ci si rende conto che sarebbe contro ogni logica attribuire ai creditori del delato la possibilità di accettare "puramente e semplicemente" al posto del delato, in quanto questi si vedrebbe gravato di altri debiti.
La seconda soluzione che si può prospettare (oltre quella prima detta) è quella di una accettazione beneficiata ex se mediante surroga, dopo l`accertamento giudiziale del comportamento omissivo del delato e dopo la verifica della convenienza per i creditori (accertata dal Pretore del luogo di apertura della successione) stessi di tale accettazione (rispettando sempre le giuste aspettative degli altri eredi e quelle dei creditori del de cuius).
Il Pretore competente potrà nominare un curatore dell`eredità per "forza" Giacente, che controlli e tuteli non solo i creditori del de cuius (come il curatore della vera eredità giacente ex artt. 529/530 c.c.) ma anche quelli del delato, quindi si avrà un curatore con funzioni anomale e, questa penso sia la soluzione unica ed ottimale in quanto terrebbe conto di tutte le aspettative dei creditori e di tutti gli aventi causa (eredi) e, non solo quelli che fino ad oggi erano considerati "meritevoli di tutela". Inoltre si avrebbe una tutela del non erede e cosa tra le più importanti un dispendio non eccessivo di tempo per l`attuazione delle procedure necessarie (ex l`inventario qui quanto mai necessario). Si potrebbe avere quindi un`accettazione coatta da parte di terzi, ma da parte solo di quelli che dimostrino o abbiano dimostrato l`esistenza (e non l`attualità - anche per i crediti sottoposti a condizione sospensiva) del proprio credito ed in ogni caso (un`accettazione) sempre e solo beneficiata (e solamente in caso di eredità attiva).Questa penso che sia non un`ipotesi utopistica ma un`ipotesi che si adegua alla vita odierna ed ai rapporti di dare ed avere allargando le visuali del diritto successorio inserendogli una possibile - ma sempre soggetta a determinate condizioni - accettazione coatta.
Dr Riccardo Cavalieri