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Diritto Successorio
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 21/11/2008
 Creditori e Fondo Patrimoniale
 

Il nuovo diritto di famiglia introdotto con la legge 151/75, ha modificato uno degli istituti più importanti contenuti nel primo libro del Codice Civile: Il Fondo Patrimoniale, ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un Fondo patrimoniale destinando determinati beni immobili o mobili iscritti nei pubblici registri o titoli di credito a far fronte ai bisogni della famiglia (art. 167 cc. Modificato dall` art. 49/l.175) Per il Cian ed il Casarotto, il FP "è essenzialmente un complesso di beni determinati, assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione ed a limiti di alienabilità ed esprorpiabilità da parte dei creditori, per tutto il resto NON derogando il loro regolamento alle norme in materia di diritti reali ed obbligazione" E` un patrimonio separato - non autonomo - il cui scopo è specificato negli art. 167 e 168 c.c.:  "il bisogno della famiglia (questo bisogno però fin dove può arrivare ???) Considerarlo un patrimonio separato, presuppone che non sia più possibile l`applicazione del vecchio art. 168 ante lex 151 - "Se la costituzione e` fatta da un terzo che NON si è riservata la proprietà .... Questa spetta al coniuge al quale è stata attribuita ed in mancanza di attribuzione, ad entrambi i coniugi.." il nuovo 167 c.c. ora infatti afferma " La costituzione del FP.... effettuata da un terzo, si perfeziona con - e necessariamente - l`accettazione dei coniugi...E sempre rimanendo in argomento, l`articolo 168 recita : " La proprietà dei beni... Spetta ad entrambi i coniugi, l`aver tolto dal nuovo testo la frase "Non si è riservato la proprietà (il terzo) ed aver consentito (art. 170 c.c.) l`esecuzione "sui beni e sui frutti", fa dubitare quindi che sia possibile ora una proprietà (nuda ??) del terzo. Se così non fosse, non sarebbe possibile applicare tutta la serie di normeche, oltre alla responsabilità dei beni ne prevedono anche l`alienabilità in caso di necessità o utilità evidente. Il FP non costituisce un regime patrimoniale della famiglia alternativo a quello della Comunione legale o della Separazione dei beni ma, come già detto, è solamente un vincolo su determinati beni; questo vincolo fa si che esso sia soggetto ad una duplice forma di pubblicità: 1) quella prevista a margine dell`atto di matrimonio (art. 162 c.c.) e 2) quella della Trascrizione nei Registri Immobiliari prevista dagli artt. 2647 e 2685 c.c.
E` la Trascrizione però che svolge la funzione di rendere edotti i terzi della sussistenza del vincolo. Infatti rientrando nel FP solamente "immobili, mobili registrati e titoli di credito" - beni sottoposti a specifico regime di pubblicità  - e non essendo questo alternativo agli altri due regimi, la pubblicità ex art. 162 c.c è e sarà solamente, pubblicità notizia (contro trib. RM 12.6.80) Dopo questo breve excursus sul FP, passiamo ora ad esaminare quello che sembra essere uno dei punti "oscuri" del ns c.c., l`art. 170 c.c. "l`esecuzione sui beni del FP e sui frutti di essi, non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Il legislatore dapprima postosi dalla parte dei creditori, sembrerebbe aver poi fatto dietro front, una volta introdotta nell`articolo la frase " per scopi estranei alla famiglia" ciò che ci lascia perplessi è proprio l`interrogativo : Sin dove arrivano i bisogni della Famiglia ??? Tanto più dubbiosi siamo ora dopo la sentenza  della S.C. del 1984 che ha modificato la tendenza dettata dalla stessa Corte pochi anni prima in tema di Patrimonio Familiare; giustamente il Corsi osserva che "siamo in presenza di un fondo che è vulnerabile da parte dei coniugi ed invulnerabile solo da una determinata categoria di Creditori, nel 1978 in tema di beni dotali la S.C. di cassazione affermava : " i frutti dei beni costituiti in dote, sono legittimamente acquisiti al Fallimento del marito e formanouna massa passiva separata su cui sono legittimati a concorrere i crediti contratti per scopi inerenti ai bisogni della famiglia... mentre tale legittimazione va esclusa con riguardo ai creditori che abbiano contratto per esigenze inerenti all`impresa.. Cass. 2.3.78 n. 1048 - l`impresa, viene affermato, non riguarda i bisogni della famiglia. La stessa SC nel 1984 affermava "..... detta esecuzione non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, ciò va inteso non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alle necessità di soddisfare l`indispensabile per l`esistenza della famiglia bensì in senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all`armonico sviluppo della famiglia, nonchè al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (Cass. 7.1.84 n. 134) Il Finocchiaro nel commento alla lex 151/75 affermava: Per poter paralizzare l`azione esecutiva del terzo,  i coniugi dovranno provare che il creditore al momento di concludere l`affare era a conoscenza che l`obbligazione assunta dai coniugi (o da uno solo) era stata contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Occorre quindi, in capo al terzo, una conoscenza positiva (ex debito di gioco) e non è sufficiente - invece - un semplice stato di ignoranza, ad esempio a causa della natura neutra dell`obbligazione contratta (ex fido concesso da una banca)
Su posizioni diverse il Cian ed il Casarotto, i quali affermano che "vanno esclusi i bisogni nascenti dall`esercizio di attività professionali o imprenditoriali, anche se realizzate da entrambi i coniugi, o addirittura nell`ambito di una impresa familiare. I debiti contratti congiuntamente dai coniugi non sono per ciò solo da considerare quali debiti assunti per i bisogni della famiglia. Perchè i debiti contratti nell`ambito dell`attività professionale o dell`Impresa familiare o debiti di una snc formata dai soli coniugi non possono rientrare in quelli inerenti i bisogni della famiglia ?? E` Impresa familiare quella in cui collabora il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo ?? I coniugi devono prestare la loro opera per il mantenimento della Famiglia ?? Una Snc formata solo dai componenti della famiglia, non contribuisce al mantenimento della stessa ?? La risposta alle tre domande è sempre si. Il FP non è invulnerabile ma, segue le sorti di tutto il patrimonio del coniuge poi fallito indipendentemente dai motivi che l`hanno fatto sorgere. Tenendo fermo il principio NIHIL UTIQUE NISI QUOD LEGES DECERNERUNT e non portando all`esasperazione il principio accennato nella sentenza del 1984 ed essendo il contratto legge per i sottoscrittori, suggerirei come risposta all`interrogativo "bisogni della famiglia e pretese creditorie" l`inserimento nel contratto di una clausola ad hoc approvata e sottoscritta da entrambi i coniugi, così facendo anche in sede giudiziaria il creditore - oltre a rivalersi sull`intero bene -sarà certo di aver riconosciute le proprie ragioni ed i coniugi, gravati dall`Onus Probandi nulla potranno fare per fermare eventuali procedure iniziate nei loro confronti.
Il creditore infatti, conoscendo l`esistenza del fondo ci penserà non una ma dieci volte prima di concludere un contratto con i coniugi - specie quando nel caso in cui questi prestino una fidejussione ed unico immobile sia proprio quello sottoposto a "vincolo" (che valore avrebbe la garanzia stessa ??) Unica conclusione possibile nell`attesa che la S.C. o il Legislatore facciano piena luce sull`argomento è e resta quindi quella innanzi propsettata
Dr Riccardo Cavalieri